I – INGRESSO ED USCITA DALLA SCUOLA

Art. 1 – Tutti i componenti della comunità scolastica (Docenti, non Docenti, Alunni) sono tenuti all’osservanza della puntualità. Le lezioni, con inizio alle ore otto e trenta, proseguono ininterrottamente, secondo l’orario didattico formulato all’inizio dell’anno scolastico e affisso all’albo della Scuola. Gli alunni che ritardano non saranno ammessi alla prima ora di lezione e dovranno fornire la giustificazione dei ritardi( giorno dopo in Presidenza).

Art. 2 – L’ingresso deve avvenire nel massimo ordine, senza schiamazzare o causare rumori eccessivi.

Art. 3 – Per tutta la durata delle lezioni, intervalli compresi, nessun alunno può allontanarsi dall’Istituto. Il Preside declina ogni responsabilità nel caso che un alunno si allontani arbitrariamente eludendo la vigilanza degli insegnanti o del personale.

Art. 4 – Solamente nel caso di sciopero dei mezzi pubblici, per facilitare il ritorno a casa, sarà consentito agli alunni residenti in zone extraurbane di uscire un’ora prima del termine delle lezioni.

II – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 5 – Gli alunni sono tenuti a giustificare agli insegnanti della I ora, con documento firmato da un genitore o da chi ne fa le veci, le assenze e i ritardi. La firma della persona che giustifica deve essere identica a quella apposta dal genitore sulla copertina dei libretto delle giustificazioni delle assenze.

Art. 6 – L’alunno rimasto assente per più di cinque giorni dovrà presentare, secondo le vigenti norme sanitarie, un certificato medico unitamente alla giustificazione.

Art. 7 – Le autorizzazioni a posticipare l’entrata o ad anticipare l’uscita, che saranno concesse solo per eccezionali e comprovati motivi, devono essere preventivamente rilasciate dalla Presidenza.

Art. 8 – Le assenze ingiustificate e i ritardi frequenti saranno oggetto di richiamo da parte della Presidenza e di provvedimento disciplinare; di ciò se ne terrà conto nella assegnazione del voto di condotta.

Art. 9 – Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte dai genitori, anche quando ne sia stato dato preavviso telefonico. In ogni caso la Presidenza può non ritenere validi i motivi addotti, quando questi siano inattendibili e palesemente pretestuosi.

Art. 10 – Gli alunni che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, ai sensi della legge 08 Marzo 1975, N.39, art. 1, possono giustificare personalmente previa autorizzazione del genitore. Inoltre soltanto nei casi del tutto eccezionali è consentito lasciare l’istituto prima dei termine delle lezioni, sempre che l’alunno, anche se maggiorenne, venga autorizzato personalmente da uno dei genitori.

III – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 11 – Il contegno dell’alunno, sia all’interno che nelle vicinanze dell’istituto,deve sempre rispondere a dignità e serietà.

Art. 12 – L’abbigliamento deve essere adeguato alla serietà dell’ambiente Scolastico; inoltre l’ alunno deve provvedersi della tenuta indicata dagli insegnanti di educazione fisica in quanto necessaria per l’ espletamento degli esercizi ginnici.

Art. 13 – Non è consentito portare a scuola apparecchi radio, telefoni cellulari, carte da gioco, somme di denaro, oggetti personali di apprezzabile valore e soprattutto quelli pericolosi: l’istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali sottrazioni. A tale proposito si consiglia di versare l’ eventuale retta in segreteria prima dell’inizio delle lezioni.

Art. 14 –  Durante le lezioni non è consentita la lettura di libri, riviste o pubblicazioni varie che non riguardino direttamente le materie trattate.

Art. 15 –  Gli alunni devono tenere in classe la condotta più irreprensibile verso il personale docente e verso i compagni; va altresì mantenuto il dovuto rispetto nei confronti del personale non insegnante che esplica i propri compiti.

Art. 16 – Ogni alunno in classe deve occupare in modo corretto il posto assegnatogli, di cui ne è responsabile. Per questo motivo non è ammesso il cambio di posto con i compagni.

Art. 17 – L’alunno deve conservare in ordine i libri, i quaderni ed altri oggetti scolastici,che completerà con nome e cognome.

Art. 18 –  E’ assolutamente vietato fumare entro i locali della scuola.

Art. 19 – E’ altresì vietato gettare materiale dì rifiuto, delle merende o altro, per terra o fuori dalle finestre.

Art. 20 – Il materiale scientifico e didattico è affidato alla responsabilità di chi lo usa. Gli eventuali danni saranno risarciti dai responsabili.

Art. 21 – Qualora si verificassero ritardi all’inizio delle lezioni. per impedimenti del docente, gli alunni sono tenuti ad attendere in atteggiamento disciplinato e in silenzio.

Art. 22 – Chi danneggia i banchi, le pareti o altro materiale della scuola, anche con scritte, è tenuto a risarcire l’ istituto e può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 10 e seg. dei Regolamento Generale dei R.D. 0410511925 N.653.

Art. 23 – Nel caso il responsabile non venga individuato l’intera scolaresca dovrà provvedere al risarcimento dei danno.

Art. 24 – E’ fatto divieto all’alunno di prendere lezioni private, dai docenti dell’Istituto senza preventiva autorizzazione della Presidenza.

Art. 25 – Gli studenti non devono permettersi alcuna familiarità col personale di segreteria e di servizio e debbono seguirne le disposizioni da questi comunicate a norme dei superiori.

Art. 26 – Tutti gli alunni sono tenuti a tutelare e difendere il buon nome dell’istituto, comportandosi sempre con signorilità e compostezza, anche nel linguaggio, in qualunque ambiente vengano a trovarsi. Il turpiloquio e la bestemmia vengono puniti con provvedimenti disciplinari.

Art. 27 – Ogni alunno deve avere un diario scolastico sul quale annoterà con esattezza e ordine le lezioni e i compiti assegnati; il diario deve contenere inoltre l’orario della scuola e delle lezioni.

Art. 28 – Normalmente gli alunni si serviranno dei servizi igienici dopo la seconda ora, salvo casi di necessità. I professori ne disciplineranno l’uso. Nei locali dell’Istituto, ivi compresi i servizi igienici, è fatto divieto, a norma di legge, ad allievi e docenti di fumare. I bagni devono essere lasciati puliti, osservando le più elementari norme igieniche e senza gettare nel W.C. o nel lavabo oggetti che possono causarne l’otturazione.

Art. 29 – L’alunno può consultare le opere contenute nella biblioteca dell’istituto facendone richiesta al docente della materia, impegnandosi a curarne lo stato di conservazione ed a restituirle nei termini stabiliti. Per questo servizio esiste un apposito regolamento.

Art. 30 – Per partecipare alle gite scolastiche organizzate dall’Istituto l’alunno dovrà consegnare in segreteria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, con una dichiarazione sottoscritta dai medesimi che esoneri la Direzione e gli accompagnatori da ogni responsabilità per le eventuali mancanze commesse nel corso della gita, per il comportamento anche durante il trasporto (pullman, treno ecc.), per eventuali furti o per danneggiamenti provocati a cose o a persone.

Art. 31 – La pagella, che sarà consegnata agli alunni alla fine di ogni quadrimestre, dovrà essere restituita senza abrasioni o manomissioni e in buono stato di conservazione alla Scuola, entro tre giorni, firmata dal padre o da chi ne fa le veci. I risultati finali, conseguiti dagli alunni, saranno affissi all’albo nei dieci giorni che seguono la fine delle lezioni.

Art. 32 – All’atto dell’iscrizione l’alunno è tenuto a presentare i documenti di rito insieme alla domanda indirizzata al Preside, e a ritirare il libretto giustificazioni fornito da questa Segreteria. Tutti i documenti devono rimanere custoditi nell’archivio dell’istituto finché l’ alunno vi rimanga iscritto e nei successivi cinque anni. dopo di che sono tenuti un altro anno a disposizione degli interessati (art. 13). Nel caso di trasferimento vengono trasmessi d’ufficio al nuovo Istituto.

IV – RAPPORTI CON LA PRESIDENZA, CON I DOCENTI E CON LA SEGRETERIA

Art. 33 – Gli alunni che desiderino conferire con il Preside o con la Segreteria possono farlo durante l’intervallo, o prima dell’inizio delle lezioni.

Art. 34 – L’alunno dovrà seguire con semplicità la guida dei professore senza criticare né dare segni di presunzione, diffidenza, noia, pur essendo sua facoltà chiedere sempre spiegazioni necessarie quando non abbia compreso la trattazione di un argomento. Un’attenzione e la diligenza in classe sono requisiti che determinano il buon rendimento nel profitto, oltre a costituire una testimonianza di buona educazione.

Art. 35 – I genitori potranno avere colloqui con il Preside e con gli insegnanti per informazioni sulla condotta e sul profitto scolastico dell’alunno, nei giorni e nell’ora comunicati con appositi avvisi; al colloquio potrà essere ammesso a partecipare l’alunno. Le comunicazioni scuola famiglia avverranno sempre mediante avvisi scritti o circolari.

Art. 36 – Ogni classe avrà un proprio rappresentante, eletto liberamente dagli alunni, come interlocutore portavoce con la Presidenza per eventuali proposte o richieste da parte della scolaresca.

Art. 37 – I rapporti fra tutte le componenti della comunità scolastica (Gestione, Presidenza, Personale docente e non docente, Genitori e Alunni) devono essere ispirati da reciproco rispetto, da piena fiducia e sincera collaborazione, condizione essenziale e irrinunciabile per la conquista di un concreto processo culturale e di una valida disciplina interiore.

Art. 38 – Sia i Genitori che gli Alunni, riuniti in assemblea, generale o parziale, in ore extrascolastiche, nei locali della Scuola, possono proporre iniziative di carattere culturale e sociale, ad integrazione di quelle programmate dalla Scuola, per il conseguimento degli impegni, degli orientamenti e dei fini istituzionali. Tali proposte diventeranno esecutive dopo l’assenso del Preside. Nel caso tali attività comportino impegni finanziari occorre anche l’approvazione preventiva dell’Ente Gestore.

V – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 39 – Possono essere assoggéttati a provvedimenti disciplinari gli alunni che abbiano violato una o più norme dei presente regolamento e che comunque coi loro comportamento abbiano offeso la disciplina, la dignità, il decoro e la morale entro e fuori la scuola.

Art. 40 – Le punizioni disciplinari, previste dall’art.19 dei R.D. 0410511925 N 653, a carico degli alunni sono:

a) ammonizione privata o in classe può essere inflitta verbalmente dal docente e anche notificata al Preside con annotazione sul registro di classe;

b) allontanamento dalla lezione, su richiesta dei docente approvata dal Preside: deve essere necessariamente annotata sul diario dell’alunno e nel registro di classe;

c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni cinque(competenza dei Preside);

d) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (competenza dei Consiglio di Classe);

e) esclusione dalla promozIone senza, esame o dall’ammissione: nel caso di voto nella condotta inferiore a 8/10 nelle classi che terminano con scrutinio finale o a 6/10 in quelle che terminano con Esame di Stato

f) sospensione fino al termine delle lezioni (competenza dei Collegio dei Docenti con la partecipazione dei rappresentante dell’Ente Gestore),

g) esclusione dallo scrutinio finale o da entrambe le sessioni di esame;

h) espulsione dall’ Istituto (competenza dei Collegio dei Docenti con la partecipazione del rappresentante dell’Ente Gestore).

Art. 41 – Le assenze dalle lezioni a carattere collettivo saranno considerate un grave atto di insubordinazione, per cui chi vi partecipa, non sarà riammesso all’ Istituto se non accompagnato dal padre o chi ne fa le veci, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione sui motivi dell’assenza. Nonostante tale dichiarazione il Preside, ai sensi dell’art.16 dei R.D. N.653 dei 0410511925. può ritenere arbitrarie tali assenze, considerando i motivi adotti inattendibili e pretestuosi per cui è in sua facoltà applicare nei confronti di tali alunni le punizioni disciplinari previste alle lettere a), b) e c) riportate nell’art. precedente. In caso di deferimento dell’alunno all’Autorità giudiziaria il Gestore dell’istituto, sentito il Collegio dei Professori, può disporre la sospensione cautelare dell’alunno medesimo dalla frequenza al corso.

Art. 42 – La norma non stabilisce un limite di assenze oltre il quale non possa essere valutato l’alunno, nel senso che sia preclusivo per l’ammissione agli esami; tuttavia questo Istituto, per deliberazione dei Collegio dei docenti, pone tale limite entro e non oltre il 40% dei giorni effettivi di lezione, sempre che si tratti di casi eccezionali e motivatamente giustificati.

Art. 43 – E’ fatto divieto agli insegnanti impartire lezioni private agli allievi dell’Istituto. L’allievo che, dovesse prendere lezioni private dai docenti dell’istituto verrà allontanato definitivamente dall’istituto medesimo e considerato sospeso dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico.

La presidenza confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti gli alunni affinchè vi sia una reale azione di progresso sia nella crescita interiore, che nella preparazione culturale e professionale, in un clima sereno basato sulla stima reciproca e sull’alleanza, in un ambiente pulito decoroso, come si conviene ad una “scuola” degna di tale nome.

LO STATUTO DEGLI STUDENTI

ART.1 – PRINCIPI GENERALI.

1 – L’Istituto è luogo di formazione e d’educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2 – L’Istituto è una comunità di dialogo, di ricerca, d’esperienza sociale, informata ai valori democratici volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3 – La comunità scolastica, interagendo con la comunità civile e sociale di cui è parte integrante, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento d’obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4 – La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, sulla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e nel ripudio d’ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2 – DIRITTI.

1 – Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuna e sia aperta alla pluralità delle idee. L’istituto persegue la continuità e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2 – La comunità scolastica promuove la solidarietà tra le sue parti e tutela il diritto alla riservatezza.
3 – Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4 – Lo studente ha il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d’Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, d’organizzazione dell’istituto, di criteri di valutazione, di scelta di libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza al fine di migliorare il proprio rendimento.
5 – Nei casi una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione dell’Istituto gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e nelle stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i lori genitori.
6 – Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative tra le attività aggiuntive facoltative offerte dall’Istituto. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze della vita degli studenti.
7 – Gli studenti stranieri hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L’Istituto promuove iniziative rivolte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8 – L’Istituto s’impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e per il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche ai portatori di handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

f) Servizi di sostegno e di e promozione alla salute e di assistenza psicologica.

9 – L’Istituto garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e d’Istituto.
10 – I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

ART. 3 – DOVERI.

1 – Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2 – Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Gestori, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3 – Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
4 – Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell’Istituto.
5 – Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto.
6 – Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell’Istituto.

ART.4 – DISCIPLINA.

1 – I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3 – La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4 – In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.
5 – Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
6 – Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7 – Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai quindici giorni.
8 – Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9 – L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10 – Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva della famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro a scuola nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d’anno ad altra scuola.
11 – Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.


(1) La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni…rientra nella competenza del Consiglio di classe. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene lo studente.